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Normativa GDPR: chi deve adeguarsi al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali

Il GDPR è il regolamento generale sulla protezione dei dati che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, è la prima legge globale sulla Data Protection, l’applicazione del regolamento supera difatti l’ambito europeo. Con questa legge viene allargata la definizione di dato personale, comprendendo per la prima volta i dati genetici, mentali, culturali ed economici o sociali. Vediamo quali saranno le novità introdotte.

Il contenuto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali.

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati rafforzerà le norme per ottenere un valido consenso dell’utilizzo dei dati personali. Le aziende e le organizzazioni dovranno assicurarsi di utilizzare un linguaggio semplice per domandare il consenso alla raccolta dei dati personali, esprimendo con chiarezza le finalità d’uso dei dati e che il silenzio o l’inazione non rappresentano più consenso.

Le imprese che trattano una grande quantità di dati personali o che svolgono il trattamento dei dati personali come attività principale saranno obbligati a nominare un DPO ( Data Protection Officer).

Una delle più importanti innovazioni introdotte dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali è la regolamentazione del diritto dell’oblio, ciò l’obbligatorietà della richiesta di un nuovo consenso se vengono cambiate le finalità di utilizzo dei dati. Le aziende inoltre dovranno disporre di tecnologie per cancellare i dati su richiesta dei soggetti.

Chi deve adeguarsi al GDPR?

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati espande l’ambito territoriale della normativa precedente e stabilisce che sono tenuti a rispettare e applicare tali disposizioni tutti i soggetti stabiliti nel territorio europeo; nonché i responsabili del trattamento dei dati che operano a livello extra-europeo ma i proprietari di tali dati si trovano nell’ambito dell’unione o le aziende offrano prodotti e servizi a persone fisiche che si trovano all’interno dell’ambito di interesse dell’Unione Europea. In sintesi tutte le imprese devono applicare la disciplina a prescindere dal luogo in cui è situato il loro stabilimento e indipendentemente dal luogo dove siano situati gli strumenti di monitoraggio dei dati.

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